ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO PIETRO ANTONIO STROZZI
La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita
maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispettol della qualità della
vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:
1. prevenire l'abitudine al fumo
2. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero
giornaliero delle sigarette
3. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro
4. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
5. promuovere iniziative informative/educative sul tema
6. favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo
con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione ~
sensibilizzazione
7. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della
legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria
ed altrui
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il
12/09/2013 stabilisce testualmente:
Art. 4(Tutela della salute nelle scuole)
1.All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: "l-bis. II divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche
alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statélli e paritarie."
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche,
stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale antiincendio
compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante
l'intervallo.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto)che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai
genitori l'infrazione della norma.
Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L.
28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D.
Lgs. 507/1999; infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non
fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato
fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere
sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il
divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una
sanzione disciplinare. Quanto sopra all'insegna dei messaggi educativi
inviati all'utenza.
In attuazione dell'art. 4, comma l, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo
Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua dei responsabili preposti
all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione
ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
• vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando
l'apposita rnodulistica
• notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle
famiglie degli allievi sorpresi a fumare
f. to Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Giordano Pachera